Annullamento della transazione per temerarietà di una parte soltanto delle pretese. Non sussiste. (Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2013)

In tema di transazione sostanziantesi in una compravendita, l'annullamento dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1971 c.c. presuppone che tutta la pretesa oggetto di transazione sia temeraria, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di tale presupposto, non può fondare alcuna pronunzia di nullità o annullabilità della predetta compravendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
La nullità ovvero l'annullabilità della negoziazione transattiva (per tale intendendosi la transazione, quand'anche si sostanzi nel trasferimento di un diritto reale immobiliare) segue soltanto nell'ipotesi in cui la intera pretesa sottostante alla transazione sia temeraria. La precisazione è rilevante soprattutto in riferimento ad un accordo che coinvolga una pluralità di rapporti e/o di questioni tra le stesse parti, in relazione al quale, cioè, possa distinguersi la fondatezza di una pretesa rispetto all'infondatezza di altre.

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