Annullamento della transazione per temerarietà di una parte soltanto delle pretese. Non sussiste. (Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2013)
In tema di transazione sostanziantesi in una compravendita, l'annullamento dell'accordo transattivo ai sensi dell'art. 1971 c.c. presuppone che tutta la pretesa oggetto di transazione sia temeraria, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di tale presupposto, non può fondare alcuna pronunzia di nullità o annullabilità della predetta compravendita.