Ancora una conferma in tema di forma del contratto risolutorio di contratto preliminare avente ad oggetto diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13290 del 26 maggio 2015)

La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam, al pari del contratto risolutorio di un definitivo, rientrante nell'espressa previsione dell'art. 1350 c.c., in quanto la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare alla forma ex art. 1351 c.c. - da ravvisare nell'incidenza che esso spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. interviene ancora una volta ribadendo l'ormai consolidato orientamento (cfr. Cass. Civ. SSUU 8878/1990) in base al quale risulta indispensabile ad substantiam actus la forma scritta per il contratto risolutorio del contratto preliminare che abbia ad oggetto diritti reali su beni immobili.

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