Ancora sulla condizione giuridica del contratto posto in essere in difetto di poteri rappresentativi: mera inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 24643 del 19 novembre 2014)

Il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo ma solo inefficace, la cui rilevazione è consentita solo su eccezione della parte falsamente rappresentata senza necessità di ricorrere a particolari formule ed anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non tanto si segnala per la qualificazione giuridica del contratto posto in essere dal falsus procurator come semplicemente inefficace, quanto per aver messo a fuoco che la legittimazione a far valere siffatta condizione sussiste unicamente in capo al soggetto falsamente rappresentato e non compete a tutti gli altri soggetti. Per di più non occorre che il soggetto nel cui nome è stato concluso il contratto faccia uso di formule sacramentali onde addivenire all'impugnativa: basta che sostenga una linea fattuale incompatibile con la riconducibilità a sè del contratto. In altri termini occorre escludere una ratifica, magari anche implicita.

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