Ancora sul recesso del socio di società di persone (s.a.s.). Modalità di esercizio, natura recettizia della relativa dichiarazione, assenza di formalismo, natura giuridica della pronunzia in materia. (Tribunale di Roma, 20 aprile 2015)

A norma dell'art. 2285 c.c., che trova applicazione per le società in accomandita semplice in virtù del rinvio di cui all'art. 2315 c.c., il recesso può essere esercitato liberamente dal socio nel caso in cui la società sia stata contratta a tempo indeterminato ovvero per tutta la vita di uno dei soci. Il recesso può, inoltre, essere esercitato allorché sussista giusta causa, laddove per giusta causa si intende l'altrui violazione di obblighi contrattuali ovvero la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto fra soci; si che il recesso del socio in tanto è determinato da giusta causa in quanto costituisce legittima reazione al comportamento degli altri soci che, sotto il profilo oggettivo, sia tale da minare alla base il reciproco rapporto fiduciario.
La dichiarazione di recesso (atto unilaterale recettizio contenente una manifestazione di volontà incompatibile con la prosecuzione del rapporto sociale col socio che tale volontà esprime) è efficace, e determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto, non appena comunicata agli altri soci, con la conseguenza che la sentenza che accerti l'esistenza del presupposto del recesso comunicato ha natura di mero accertamento, con effetto ex tunc. La dichiarazione di recesso, inoltre, non richiede forme particolari, si che essa ben può essere contenuta nell'atto di citazione con il quale il socio instauri la lite tendente all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto sociale con la società. Pertanto, in caso di recesso per giusta causa il giudice dovrà prima valutare l'efficacia della predetta dichiarazione e poi la sussistenza della giusta causa di recesso (ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali e di fedeltà, diligenza e correttezza incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto), attraverso l'accertamento dei fatti fondanti la dichiarazione di recesso e la relativa qualificazione come integranti l'invocata giusta causa. Tale valutazione - che deve investire la dichiarazione di recesso così come formulata e motivata dal socio recedente, a nulla rilevando che questi deduca e chieda di provare, in corso di giudizio, fatti e circostanze precedentemente non dedotti che, solo in astratto, potrebbero integrare una giusta causa di recesso - deve avere ad oggetto l'atto di citazione nella sua complessità, individuando i limiti ed il contenuto della dichiarazione attraverso un'interpretazione che tenga conto di tutte le parti di cui l'atto stesso si componga e giunga all'identificazione della concreta volontà del dichiarante.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte capitolina interviene, a distanza di circa un mese rispetto alla analoga pronunzia sulla stessa materia, ambientando il tema nell'equivalente ambito della società in accomandita semplice. Viene ribadita la natura recettizia della dichiarazione di recesso, l'assenza di formalismo della stessa e la natura dichiarativa dell'eventuale pronunzia che fosse emanata in relazione alla lite che insorgesse sul punto.
Due le varianti rispetto al caso deciso con pronunzia del 4 marzo dallo stesso Tribunale:
a) la causa del recesso da identificarsi non già nell'aver convenuto la durata della società per un tempo eccedente quello ordinario della vita umana, bensì con una giusta causa;
b) la messa a fuoco dei soggetti destinatari della dichiarazione recettizia di recesso.
A quest'ultimo riguardo è fondamentale osservare come si sia precisato come non sia sufficiente comunicare l'esercizio del diritto di recedere alla società, ma sia indispensabile che esso raggiunga tutti i soci. Notevoli le conseguenze a livello probatorio, con speciale riferimento all'indispensabilità di dar conto, qualora il recesso fosse stato comunicato verbalmente, della intervenuta percezione da parte di tutti i componenti della compagine sociale.

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