Ancora sul cortile condominiale: la destinazione a parcheggio non ne importa la divisione, piuttosto innovando le modalità di fruizione del bene comune. Conseguenze in tema di maggioranza della delibera condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6573 del 31 marzo 2015)

Deve ritenersi in tema di comunione che la destinazione del cortile comune a parcheggio non dia luogo alla divisione del cortile, per il quale è invece necessario il consenso di tutti i proprietari, ma costituisca innovazione avente ad oggetto le modalità di uso del cortile comune, con finalità di razionalizzare tale uso e quindi rendere più comodo il godimento dell’area, senza pregiudicare il godimento di alcuno dei partecipanti alla comunione, dovendosi ritenere che l’individuazione dei singoli posti, eventualmente realizzata con apposite strisce di segnaletica orizzontale, non comporta una immutazione materiale innovativa, o uno scioglimento della comunione del bene, poiché sia la destinazione, sia la consistenza fisica, sia la comproprietà del cortile non sono modificate da tali opere, che semplicemente ne rendono più ordinato e razionale l’uso paritario: ne consegue che è legittima la delibera condominiale assunta dalla maggioranza dei due terzi del valore complessivo del bene comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come qualificare la decisione operata in sede di assemblea condominiale di munire di segnaletica orizzontale il cortile condominiale, parallelamente disciplinando l'assegnazione a ciascun condomino di posto auto in utilizzo esclusivo? Secondo la S.C. si tratta di una mera innovazione e non di un'operazione avente natura divisionale. E' evidente che, qualora fosse stata accolta una tale qualificazione l'atto avrebbe posseduto una natura divisionale che avrebbe importato l'indispensabilità di acquisire l'unanimità del consenso di tutti i condomini. Il riconoscimento in chiave di atto innovativo rende applicabile la regola della maggioranza qualificata dei due terzi di cui all'art.1108 cod.civ..

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