Ancora sul contratto preliminare con effetti anticipati: la Cassazione insiste con la teorica del collegamento negoziale fra contratto preliminare, comodato, mutuo gratuito. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10009 del 15 maggio 2015)

Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: dal contratto di comodato (per quanto riguarda la consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo). In questo senso la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'idea che sia possibile costruire un "doppione" della compravendita che sortisce effetti meramente obbligatori deve sembrare così pericolosa alla Cassazione da aver convinto i Giudici del Supremo Collegio (a far tempo da Cass. Civ. Sez. Unite, 7930/08) a sposare l'articolata teoria in forza della quale, nel caso in cui le parti addivenissero alla consegna anticipata del bene ed all'altrettanto anticipato pagamento del prezzo, il loro accordo dovrebbe essere qualificato in chiave di una pluralità di negozi tra loro collegati e precisamente: a) un contratto preliminare, b) un comodato relativo all'immobile consegnato, c) un mutuo gratuito in riferimento alla somma anticipatamente erogata dal promissario acquirente. Ma siamo sicuri che le parti intendano propriamente questi effetti?
Le conseguenze non sono meramente teoriche: cosa dire circa la praticabilità dell'actio quanti minoris a protezione dell'acquirente? Potrebbe costui essere considerato possessore del bene? Applicabili le garanzie in tema di vizi della cosa venduta?

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