Ancora in tema di pignorabilità ed ipotecabilità di beni immobili ricompresi in fondo patrimoniale. Indispensabilità di una verifica dello scopo del debito contratto nell'ambito dell'attività d'impresa o professionale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 9188 del 6 maggio 2016)

Fermo restando che anche l'ipoteca di cui all'art. 77 DPR n. 602/1973 può essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 170 c.c., occorre verificare in concreto se i debiti per i quali l'ipoteca è iscritta siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante, a tal fine la circostanza che tali debiti derivino dall'attività professionale o d'impresa. E l'onere della prova di tale estraneità compete al contribuente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si inserisce nel solco dell'orientamento alla cui stregua è ben possibile iscrivere ipoteca giudiziale e successivamente sottoporre a pignoramento beni immobili ancorchè sottoposti al vincolo del fondo patrimoniale, ogniqualvolta il debito dell'imprenditore possa essere ritenuto come contratto per il soddisfacimento dei bisogni familiari. L'onere della relativa prova è posto a carico del debitore. In altri termini non è dirimente la circostanza che la passività (nella specie, avente natura tributaria) sia sorta in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale, ma conta il rapporto tra l'origine del debito e i bisogni familiari. In tal senso se l'obbligazione è sorta per soddisfare questi ultimi, quand'anche nell'ambito imprenditoriale o professionale, il fondo patrimoniale non costituisce certo un limite all'azione del creditore. Nel caso di specie questa verifica non è stata effettuata: in difetto di essa il tema va riproposto ad altra Commissione Tributaria regionale.

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