Ancora in tema di collegamento negoziale di tipo formale: forma scritta ad substantiam actus per il pactum fiduciae quando abbia ad oggetto diritti reali immobiliari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13216 del 25 maggio 2017)

Il pactum fiduciae, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il percorso interpretativo della S.C. è di agevole lettura: poichè dal patto fiduciario nascono obbligazioni, quando esse si sostanziano in un obbligo a (ri)trasferire un diritto reale immobiliare, viene in considerazione una situazione giuridica del tutto analoga a quella che scaturisce da un contratto preliminare. Ne discende, ex art. 1351 cod.civ., indispensabilità della forma scritta ad substantiam actus.

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