Ancora in tema di "apparenza colposa" e poteri rappresentativi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15645 del 23 giugno 2017)

Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il subagente assicurativo che si spaccia per rappresentante dell'Agenzia si fa versare denaro a fronte della presunta stipula di una polizza. A quali condizioni si può dire responsabile l'Agente? Lo snodo fondamentale è costituito dalla sua condotta colposa, desumibile dalla mancata adozione delle misura ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto (cfr. Cass. 23448/2014). Nel caso di specie il pagamento della polizza, su modulistica dell'agenzia, era stato effettuato con mezzi di pagamento non tacciabili, in un contesto tuttavia di consolidato rapporto tra il falsus procurator e il terzo contraente in relazione a precedenti polizze stipulate con successo.

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