Ancora in tema di acquisto di immobile con denaro del genitore e intestazione al figlio. Donazione indiretta del bene e non del denaro. Effetti ai fini della collazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13619 del 30 maggio 2017)

Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro.
All’atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione, giacché il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede. Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione non è nuova e, non a caso, la decisione ambienta il caso specifico nell'alveo della fondamentale pronunzia della S.C. del '92 (Cass. SSUU 9282/1992). Un conto è elargire denaro al figlio il quale successivamente decide di impiegarlo nell'acquisto di un immobile, altra cosa è invece fornire il denaro quale strumento per l'acquisizione del bene. In quest'ultima ipotesi il collegamento che si pone tra l'erogazione e l'acquisto vale a configurarlo quale donazione indiretta dell'immobile stesso e non già semplicemente del denaro. Ne segue come l'oggetto della imputazione ex se e della collazione sia direttamente il bene immobile.

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