Anche nel condominio minimo l'amministratore può promuovere azione giudiziaria, in assenza di un mandato specifico, per recuperare le spese non corrisposte da uno dei due proprietari. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10184 del 30 aprile 2013)

La disciplina dettata dal codice civile per il condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, tanto con riguardo alle disposizioni che regolamentano la sua organizzazione interna, non rappresentando un ostacolo l'impossibilità di applicare, in tema di funzionamento dell'assemblea, il principio maggioritario, atteso che nessuna norma vieta che le decisioni vengano assunte con un criterio diverso, nella specie all'unanimità, quanto, a fortiori, con riferimento alle norme che regolamentano le situazioni soggettive dei partecipanti, tra cui quella che disciplina il diritto al rimborso delle spese fatte per la conservazione delle cose comuni.

Commento

(di Daniele Minussi) Già nel passato la S.C. si era occupata del problema dell'applicabilità delle disposizioni proprie del condominio e non della comunione al c.d. "condominio minimo" (vale a dire al condominio composto da soli due proprietari). Cass. S.U. 2046/2006 aveva infatti deciso nel senso che l'impossibilità di utilizzare il principio maggioritario per il funzionamento dell'assemblea non è ostativa all'applicazione della normativa in tema di condominio (con la correlativa possibilità di utilizzare le regole di cui all'art.1134 cod.civ. piuttosto che quelle di cui all'art.1110 cod.civ.). Nel caso di specie, dunque, l'amministratore può procedere anche in difetto di mandato specifico, promuovendo azione legale per recuperare le spese non corrisposte da uno dei condomini ed anticipate dall'altro.

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