Anche il socio accomandante che ha violato il divieto di immistione può rispondere di bancarotta. (Cass. Pen., Sez. V, n. 44103 del 29 novembre 2011)

La mancata estensione della dichiarazione di fallimento, non è di per sé stessa preclusiva della responsabilità del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, quale concorrente nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all'accomandatario, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale enunciata dall'art. 216 L.F. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con clienti dell'impresa, che implicano inevitabilmente la gestione delle attività aziendali.

Commento

(di Daniele Minussi)
La violazione della regola di cui all'art.2322 può importare, a prescindere dall'eventuale estensione del fallimento alla persona dell'accomandante, addirittura l'insorgenza in capo a costui di responsabilità penale.

Aggiungi un commento