Anatocismo: nuovo testo art. 120 t.u.b. e delibera CICR 9 febbraio 2000: permane il divieto di capitalizzazione. (Tribunale di Cuneo, 29 giugno 2015)

Deve ritenersi che la disposizione novellata dell’art. 120, comma II, lett. b) del t.u.b., secondo cui «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale», abbia un senso e un significato non contraddittorio solo se intendendo la capitalizzazione quale “conteggio” degli interessi, con la conseguenza che le operazioni di conteggio degli interessi potranno essere determinate, nel rispetto della pari periodicità, secondo cadenze temporali, ma che ad ogni “scadenza” tali interessi non possono capitalizzarsi ma debbano essere sempre computati sul solo capitale: ne conseguono per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora provvedimenti inibitori a carico della banca, alla quale si deve vietare di dar corso a qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi sui contratti di conto corrente.
L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria.
La modifica dell’art. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che si fondava su una disposizione di legge abrogata e con oggetto difforme (la produzione di interessi sugli interessi, in luogo della formulazione oggi vigente che fa riferimento alla produzione di interessi nelle attività bancarie).

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la c.d. "legge di stabilità 2014" aveva novellato l'art.120 t.u.b.: in conseguenza delle modifiche normative, gli interessi maturati sul capitale mutuato non avrebbero più potuto produrre, a propria volta, ulteriori interessi (c.d. anatocismo). Ciò non soltanto in riferimento alla precedente prassi bancaria in base alla quale la capitalizzazione interveniva trimestralmente (e per effetto della quale gli interessi maturati nel trimestre venivano ad unirsi al capitale originario, a propria volta costituendo un nuovo ammontare sul quale, nel trimestre susseguente, computare i nuovi interessi), ma anche sulla cadenza ultrannuale.

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