Amministrazione di sostegno: è necessaria la partecipazione dell'amministratore al procedimento di chiusura della procedura? (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 17032 del 25 luglio 2014)

Deve escludersi che all’amministratore di sostegno debba notificarsi l’istanza di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 413 c.c., dal momento che quest’ultimo non è parte necessaria del procedimento di chiusura. Non si configura, pertanto, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l’art. 713 c.p.c., cui rinvia l’art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. Da ciò consegue che la prescrizione contenuta nell’art. 413 c.c. non sta a indicare un adempimento processualmente necessario e sanzionabile, non determinando, la sua eventuale omissione alcuna compressione del diritto di difesa del predetto amministratore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un soggetto, rivestente la qualità di amministratore di sostegno, aveva presentato impugnazione avverso il provvedimento del Giudice Tutelare che aveva dichiarato la chiusura del procedimento. Secondo la S.C. neppure deve essere notificato all'amministratore di sostegno l'eventuale istanza di chiusura del procedimento di ads, dal momento che costui non risulta essere parte necessaria della procedura (essendo tale unicamente il beneficiario). L'art.713 c.p.c. cui fa rinvio l'art.720 bis c.p.c. prevede infatti la partecipazione unicamente al beneficiario ed alle altre persone tra quelle indicate nel ricorso la cui audizione il giudice ritenga utili ai fini dell'adottando provvedimento. Sarà anche corretto da un punto di vista strettamente normativo, ma la conclusione è difficilmente giustificabile secondo il comune senso.

Aggiungi un commento