Allo scopo di perfezionare il comodato occorre la consegna materiale del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25222 del 15 dicembre 2015)

Il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa, per la quale tuttavia non è necessaria la traditio materiale quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il comodato abbia natura "reale", vale a dire che si perfezioni con la traditio del bene, non significa che tale consegna debba essere effettuata materialmente nell'occasione della conclusione del contratto. Vengono in esame le ipotesi della "traditio ficta", ma in un senso differente rispetto alle due figure della "traditio brevi manu" e del costituto possessorio. Nella prima infatti il detentore diventa possessore, nella seconda invece accade l'inverso. Nel caso di specie il soggetto già detentore era rimasto tale, tuttavia in relazione ad un differente titolo giuridico (per l'appunto il contratto di comodato).

Aggiungi un commento