Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e uso dei mobili. Il valore dei detti diritti va prededotto dall'asse, sul quale si va successivamente a computare la porzione legittima. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 4847 del 27 febbraio 2013)

Nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540, comma II, c.c.; il valore capitale tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Le Sezioni unite della Cassazione sanciscono il principio secondo il quale la natura giuridica dei diritti attribuiti ex artt. 540 cod.civ. al coniuge superstite possiedono natura di prelegato ex lege anche nell'ambito della successione legittima (e non soltanto in riferimento alla porzione legittima attribuita al coniuge in qualità di riservatario). Si veda, in senso potenzialmente contrario, la precedente Cass. civile, sez. II 2000/4329, la cui statuizione tuttavia si ambientava eminentemente in materia di successione necessaria, ponendosi l'affermazione della ricomprensione delle attribuzioni di quibus all'interno della quota ab intestato come mero obiter dictum

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