Ai fini del mantenimento della prelazione agraria il fabbricato rurale posto in vendita deve essere rimasto di pertinenza del fondo coltivato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7183 del 10 aprile 2015)

Il coltivatore diretto che intende esercitare la prelazione agraria, ai sensi dell'art. 8, l. n. 590/1965, nonché dell'art. 7, l. n. 817/1971, su un fabbricato rurale messo in vendita, deve dimostrare che esso sia pertinenza del fondo in quanto funzionalmente adibito al servizio dell'impresa agraria, e che perciò sia rimasto nella sua disponibilità in base all'originario contratto agrario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto soggetto a prelazione un fabbricato rurale il cui rapporto pertinenziale col terreno coltivato era stato interrotto in conseguenza della sua concessione in comodato a terzi per fini abitativi).

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la conclusione della S.C.: se lo scopo dell'attribuzione del diritto di prelazione al coltivatore è quello di mantenere l'integrità del compendio agrario o comunque assicurare a chi coltiva il fondo di poter continuare a farlo, il bene soggetto a prelazione in tanto lo è, in quanto sia o direttamente connesso con l'esercizio dell'attività di coltivazione ovvero concretamente al servizio della stessa. Non può competere, pertanto, il diritto di prelazione per i, fabbricato rurale che sia già da tempo stato destinato a fini abitativi di terzi (nella fattispecie concesso in comodato al Comune che lo aveva destinato ad alloggio per accogliere extracomunitari).

Aggiungi un commento