Aggravamento della servitù: l’art. 1067 cod.civ. deve essere posto in rapporto alla nozione di attività agricola ex art. 2135 cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6637 del 1 aprile 2015)

In tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l'aggravamento agli effetti dell'art. 1067 c.c., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell'art. 2135 c.c., non risolvendosi in un'alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l'adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all'evoluzione dell'attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzione di una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può una servitù di passo istituita per destinazione del padre di famiglia originariamente destinata a sovvenire le semplici esigenze della coltivazione del fondo agricolo essere riferita anche ai bisogni dell'agriturismo successivamente edificato sul fondo dominante senza che, perciò, possa parlarsi di "aggravamento"?
La risposta è affermativa, dal momento che il concetto di "uso agricolo" deve reputarsi esteso anche alle attività diverse, comunque strutturalmente collegate e funzionali alla coltivazione (quali l'attività di agriturismo, di manipolazione conservazione e commercializzazione dei prodotti del fondo). E' pertanto possibile che una servitù di passo istituita per sovvenire alle esigenze di un fondo originariamente destinato alla mera coltivazione possa sovvenire anche alle predette esigenze.

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