Agevolazioni prima casa e superficie dell'abitazione. Irrilevanza delle variazioni successive al momento dell'acquisto. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 11973 del 9 giugno 2015)

Il contribuente non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa quando l’abitazione, che nel complesso supera 200 mq, è stata divisa solo dopo il rogito. Infatti, ai fini dell’agevolazione, rileva unicamente la superficie utile esistente al momento dell’atto negoziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tormentone della superficie massima dell'abitazione allo scopo di poter fruire delle agevolazioni "prima casa" prosegue incessantemente. Cosa dire dell'ipotesi in cui l'abitazione, subito dopo il rogito, sia stata divisa o comunque modificata in maniera tale che rientri nei parametri previsti dalla legge ai fini del conseguimento delle agevolazioni? Secondo la pronunzia in esame l'operazione non giova, neppure se sia compiuta entro i limiti temporali previsti per l'assunzione della residenza da parte dell'acquirente. Ciò che conta sono infatti le caratteristiche dell'immobile nel tempo del perfezionamento dell'atto di acquisto.

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