Agevolazioni "prima casa" e requisito di impossidenza: le esigenze soggettive del proprietario consentono la fruizione delle agevolazioni all’acquisto di ulteriore immobile quando quello già di proprietà sia inadatto. (CTR Roma, Sez. X, sent. n. 6950 del 10 ottobre 2016)

Il contribuente conserva le agevolazioni fiscali sulla prima casa se risulta proprietario, nello stesso Comune in cui si colloca il nuovo acquisto, di un altro immobile avente le caratteristiche di un monolocale. Le dimensioni ridotte rendono l'unità immobiliare inidonea - per dimensioni e caratteristiche complessive - ad accogliere il nucleo familiare composto da quattro persone.

Commento

(di Daniele Minussi)
Singolare pronunzia, che fa leva sulla adeguatezza o meno rispetto alle concrete esigenze familiari della abitazione di cui sia già titolare colui che intenda acquistarne una ulteriore fruendo delle agevolazioni "prima casa". Così se Tizio, coniugato con prole, intende acquistare un trilocale per adibirlo ad abitazione familiare, può procedere giovandosi delle agevolazioni predette quand'anche possieda, nello stesso Comune, un monolocale (beninteso: a condizione che quest'ultimo non sia stato acquistato invocando le agevolazioni in parola).

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