Agevolazioni "prima casa" e criterio della superficie ai fini della qualificazione della casa come "di lusso". Computo delle cantine e degli ambienti di servizio. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 12531 del 18 maggio 2017)

La cantina e gli ambienti di servizio non possono essere esclusi dal computo della superficie utile per stabilire se una casa è di lusso o meno, non potendo avere rilievo la mancata destinazione abitativa dei locali. Per stabilire se un'abitazione è di lusso o meno, bisogna far riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva» prevista dall'articolo 6 del Dm. lavori pubblici 2 agosto 1969 in virtù del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile, a differenza dell'«utilizzabilità», parametro utile a stabilire «il carattere lussuoso» di un'abitazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si iscrive nell'orientamento, consolidato, in relazione al quale non conta il concetto di abitabilità ai fini del computo della superficie utile massima oltre la quale non risulta più possibile fruire delle agevolazioni "prima casa", ricadendo l'immobile nella categoria "di lusso". Ciò che conta, infatti, è la mera fruibilità, dal momento che la disposizione di cui all'art.6 del DM 1969 fa menzione di "superficie utile complessiva" escludendo dal computo solamente balconi, terrazzi, soffitte, posti auto (cfr., in senso analogo, Cass. Civ., Sez.V, 12942/13).

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