Agevolazioni "prima casa" il ritardo nel trasferimento della residenza entro il termine di legge dovuto agli impedimenti alla ristrutturazione in corso frapposti dalla Soprintendenza ai beni ambientali costituisce forza maggiore. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 24963 del 10 dicembre 2015)

L'art. 2 del D.L. n. 12/1985 richiede, ai fini della fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che l'acquirente vi trasferisca la residenza, rilevante per il godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Tale trasferimento, presupposto del beneficio in parola e provvisoriamente accordato, costituisce un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi tuttavia tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Di talché, il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non implica la decadenza dall'agevolazione, allorché tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non decade dalle agevolazioni "prima casa" il contribuente che, acquistato l'immobile da adibire a prima casa da ristrutturare, non riesca concretamente a trasferirvi la residenza a causa dei ritardi frapposti dalla Sovrintendenza a cagione della c.d. "sorpresa archeologica", vale a dire la scoperta di reperti che abbiano cagionato lo stop a lavori che altrimenti si sarebbero conclusi e che avrebbero consentito di abitare nell'immobile acquistato. (Cfr. negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. V, 14399/13) .

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