Agevolazioni "prima casa". Si calcola la superficie del posto auto ai fini del computo della superficie complessiva dell'abitazione? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8421 del 31 marzo 2017)

In tema d'imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma III, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione ratione temporis vigente, occorre avere riguardo alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, quest'ultimo da intendersi non soltanto quale posto aperto e delimitato in area comune, ma anche come autorimessa, attesa l'ampiezza della formula usata e l'identità di ratio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il punto cruciale è costituito dalla interpretazione della locuzione "posto auto" menzionato dall'art.6 del d.m. 2 agosto 1969 unitamente ad altre pertinenze ai fini della precisazione di quali siano le superfici da escludere da quelle "utili" dell'abitazione. Otre una determinata misura, come è noto, l'abitazione diventa "di lusso" e, come tale, in sede di acquisto, non ci si può giovare delle agevolazioni "prima casa". L'argomento, apparentemente innocente, si colora di nuances ulteriormente complesse se si pensa anche alle decisioni che hanno messo a fuoco che, sempre ai fini del computo delle superfici utili, non conta l'abitabilità (concetto giuridicamente univoco), ma semplicemente l'utilizzabilità (concetto fattuale e sdrucciolevole).

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