Agevolazioni "prima casa". Non è consentito il rinvio per relationem del Fisco alla documentazione catastale. Necessaria l'allegazione. (CTR Potenza, Sez. III, sent. n. 616 del 26 novembre 2014)

Il rinvio per relationem all'atto del Catasto viola lo Statuto del contribuente. Se nell'accertamento l'Amministrazione finanziaria richiama un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie l'Erario negava il diritto del contribuente a fruire delle agevolazioni di "prima casa" sulla scorta dell'asserzione in base alla quale la superficie dell'immobile aveva superficie utile superiore a 240 metri quadrati, evocando semplicemente la "documentazione in possesso del'Ufficio" senza dare specificamente conto di quale documentazione si trattasse. Al riguardo è stato deciso come occorra indispensabilmente che il contribuente sia posto in grado di interloquire appropriatamente rispetto alle deduzioni dell'Ufficio, il quale deve correlativamente indicare in maniera specifica, anche mediante allegazione all'avviso di accertamento, di quali siano i precisi elementi sulla cui scorta ha effettuato l'accertamento. Ne discende la palese violazione dell'art.7 della legge 212/2000 (c.d. "statuto del contribuente").

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