Agevolazioni "prima casa". Mancato trasferimento della residenza entro i termini di legge. Quando scatta l'esimente della forza maggiore? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 864 del 19 gennaio 2016)

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, l'inottemperanza all'obbligo del contribuente di trasferire la propria residenza nell'immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, è da ritenersi giustificata e, pertanto, non determina la decadenza da dette agevolazioni, soltanto nelle ipotesi di sopravvenienza di eventi non imputabili al contribuente, caratterizzati dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità, che sovrastino la volontà del contribuente medesimo di trasferire la propria residenza nell'immobile acquistato con l'agevolazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quando è possibile invocare la forza maggiore per non subire le conseguenze legate al mancato trasferimento della residenza nell'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa"? I Giudici chiariscono che la situazione ostativa deve possedere i caratteri della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità.

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