Agevolazioni "prima casa". Il mancato rilascio dell’immobile locato non costituisce "forza maggiore" atta a giustificare il mancato trasferimento della residenza. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 13346 del 28 giugno 2016)

Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore, nonostante la tempestiva disdetta, non può essere addotto come causa di forza maggiore del mancato trasferimento della residenza: il beneficio fiscale sulla prima casa non può, pertanto, essere concesso a chi ne faccia richiesta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se fosse stata data regolare ed idonea disdetta all'inquilino: comunque il mancato rilascio dell'appartamento occupato da costui non integra gli estremi della forza maggiore che evita al contribuente, che in sede di acquisto dell'immobile aveva invocato le agevolazioni "prima casa", la revoca delle stesse. Ne segue la legittimità del recupero dell'imposizione ordinaria e dell'applicazione della sovrattassa nonchè degli interessi.

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