Agevolazioni "prima casa". Fruibilità dei locali ai fini del calcolo della superficie utile complessiva. Potenza e atto nella filosofia della Cassazione. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 18477 del 21 settembre 2016)

In tema di imposta di registro, per stabilire se un’ abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, comma III, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'"abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell’"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie "utile" un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aeroilluminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare la marcata potenzialità abitativa dello stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tormentone del "lusso" collegato con il requisito della superficie complessiva evocato dall'art.6 del d.m. lavori pubblici 2 agosto 1969 continua...
La S.C. ribadisce il proprio orientamento, che a questo punto si può ben dire consolidato, in tema di non indispensabilità, ai fini del computo della superficie, del requisito dell'abitabilità del vano. Ciò che conta infatti è semplicemente la semplice attitudine ad essere fruito, carattere che tuttavia, nella fattispecie, assume una sfumatura interpretativa ancora più speciale. Infatti si fa leva, allo scopo di ricomprendere nella superficie utile un vano privo di superfici aeroilluminanti, sul concetto di "marcata potenzialità abitativa" posseduto da tale porzione immobiliare che, in virtù di poche semplici opere edilizie, avrebbe potuto diventare abitabile. Insomma: una sorta di processo alle intenzioni.

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