Agevolazioni "prima casa". Ancora sulla superficie massima ai fini della definizione di abitazione di lusso. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 20031 del 7 ottobre 2015)

In materia di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi non possa essere ammessa a godere dei benefici previsti per l'acquisto della prima casa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile, che deve essere complessivamente superiore a 240 mq, va calcolata secondo quanto previsto dal D.M. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, e dunque determinata in base a quella che, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una pronunzia che ribadisce il più volte reiterato orientamento giurisprudenziale in tema di requisiti per la fruizione delle agevolazioni prima casa in occasione dell'acquisto dell'immobile.
Il superamento del limite dimensionale di 240 metri quadrati, al netto dei vani accessori la cui natura è quella espressamente prevista dalla legge, determina l'esclusione dalla fruizione del predetto regime agevolativo.

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