Agevolazioni prima casa: vanno computati nella superficie utile anche i locali abusivi ai fini della qualificazione di un’abitazione "di lusso". (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 26647 del 17 dicembre 2014)

In tema di classificazione di immobili di lusso, deve intendersi "superficie utile complessiva" tutta quella che fa parte della casa, cioè tutto ciò che appartiene al complesso costruttivo considerato nel suo insieme unitario.
La presenza di locali abusivi conta a fini della qualificazione di un'abitazione di lusso. Pertanto, non può godere dei benefici fiscali (Iva) il contribuente che abbia acquistato un immobile se nel calcolo della superficie utile rientrano anche le soffitte abusive.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art.5 del dm 2 agosto 1969 "le case ... costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq.200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte...)" sono qualificate come "di lusso", non potendo pertanto fruire dei benefici fiscali "prima casa" (sia con riferimento alla tassazione "IVA", sia in relazione a quella "registro"). Nella fattispecie veniva in considerazione una porzione di sottotetto abusiva, dunque non dotata di agibilità, ma comunque in fatto del tutto atta allo svolgimento della vita quotidiana, dunque non qualificabile come "soffitta" nel senso precisato dall'art.5 citato. Ne discende come detta porzione debba essere computata nella superficie utile e, conseguentemente, dato il superamento del limite di cui sopra, negate le agevolazione pure richieste in sede di acquisto.

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