Agevolazioni prima casa: mantenimento delle agevolazioni nel caso di acquisti plurimi. Presuppone l’effettiva realizzazione dell’intento abitativo. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 8847 del 30 aprile 2015)

L'agevolazione prima casa può essere mantenuta, nel caso di cessione dell'immobile oggetto di acquisto agevolato e nuovo riacquisto immobiliare entro l'anno, solo se quest'ultimo acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile ad abitazione propria, e ciò anche nell'ipotesi di plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell'arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell'immobile originariamente acquistato, in termini tali che per ciascuno degli acquisti intermedi il contribuente sia onerato di dimostrare l'effettiva realizzazione dell'intento di adibire il nuovo immobile a propria abitazione principale, in virtù del concreto trasferimento della propria residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata, entro il termine massimo del triennio dalla registrazione dell'atto di acquisto.

Commento

(di Daniele Minussi)
In senso conforme si veda Cass. Civ., 7338/2015 che aveva chiarito come occorresse, ai fini del mantenimento delle agevolazioni "prima casa", non soltanto che l'acquisto della nuova prima casa fosse intervenuto entro un anno dall'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le agevolazioni predette, ma che l'acquirente avesse assunto in tale immobile la propria residenza. Ciò vale, come affermato dalla pronunzia in parola, in relazione a ciascuno dei plurimi acquisti effettuati eventualmente "a catena" in riferimento ai quali fossero state invocate le agevolazioni.

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