Agevolazioni prima casa: la titolarità di una quota di immobile già acquisito fruendo delle agevolazioni, ancorchè non abitabile preclude la fruizione del beneficio fiscale. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 14740 del 13 giugno 2017)

Non ha diritto alle agevolazioni fiscali sulla prima casa il contribuente che, già proprietario di un piccolo immobile in comunione e inabitabile, compra un appartamento nello stesso Comune. Non rileva infatti la soggettiva e concreta idoneità abitativa di un altro immobile posseduto, in precedenza acquistato in regime agevolato, dal momento che il testo di legge (sub lettera c) fa riferimento anche alla “nuda proprietà”, la quale evidentemente prescinde in radice dallo stesso uso abitativo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione fa leva sul dato testuale della legge, la quale nega espressamente la spettanza delle agevolazioni (nel senso che sono precluse a colui che si trovi in determinate condizioni giuridiche) nell'ipotesi in cui il contribuente sia titolare anche soltanto della nuda proprietà di un'altra abitazione che sia stata precedentemente acquistata fruendo delle agevolazioni "prima casa".

Aggiungi un commento