Agevolazioni "prima casa": la mancata concessione della residenza riconducibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità causato dalla condotta del costruttore-venditore, è da reputarsi causa di forza maggiore in riferimento al mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 18770 del 5 settembre 2014)

In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro che, pur avendo fatto formale richiesta al momento dell’acquisto, non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza. Il beneficio, in sostanza, è provvisoriamente accordato e non può non tenersi conto degli eventuali ostacoli caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dalla imprevedibilità di un evento ostativo a detto trasferimento. Ne consegue che, quando il contribuente ha presentato la domanda al comune nei termini, deve considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore-venditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'acquirente inoltra la domanda di trasferimento della residenza entro i diciotto mesi dall'atto di acquisto dell'immobile, ma il Comune nega la variazione anagrafica a cagione del difettoso conseguimento dell'abitabilità dell'immobile. Successivamente la variazione della residenza veniva accordata, ma nel frattempo l'Ufficio sanciva la decadenza del contribuente dalle agevolazioni invocate nell'atto di acquisto.
La decisione, sulla scorta di tali premesse, fa leva sulla tempestiva richiesta della variazione della residenza da parte del contribuente, riconducendo alla "forza maggiore" il diniego della variazione stessa a causa della comportamento del costruttore, il quale non aveva nei tempi previsti terminato il procedimento che conduce al conseguimento della licenza d'uso.

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