Agevolazioni "prima casa", mansarda non abitabile e superficie utile complessiva. (Cass. Civ., Sez. VI-T, ord. n. 12471 del 17 giugno 2015)

Non può usufruire del beneficio prima casa il proprietario dell'immobile dotato di una mansarda, sebbene il vano non abbia un'altezza tale da consentirne l'abitabilità. In base all'articolo 6 del Dm. n. 1072/1969 sono classificate come abitazioni di lusso le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a metri quadri 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).
Per stabilire se il cespite sia di lusso e, quindi, sia escluso dall'agevolazione per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva in forza del quale è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Anche se non è abitabile, non avendone i requisiti a cagione dell'altezza ridotta, la mansarda deve essere computata ai fini della superficie complessiva dell'immobile che conta ai fini della classificazione dello stesso come "abitazione di lusso". Ne segue che, superando tale superficie quella prevista dalla legge affinchè scatti tale qualificazione, non spettano le agevolazioni "prima casa" sull'acquisto.

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