Agevolazioni "prima casa", imposta sostitutiva sulle operazioni creditizie ed acquisto di Immobile ad uso professionale. (CTR Roma, Sez. XXIX, sent. n. 3460 del 15 giugno 2015)

Validi i benefici per la prima casa anche se l’immobile oggetto del mutuo è ad uso professionale e ubicato in un comune diverso da quello di residenza. Tra le condizioni richieste per le agevolazioni quella che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie non si trattava solamente di sindacare la sussistenza dei requisiti delle agevolazioni "prima casa" in riferimento alla determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro connessa alla stipulazione dell'atto di vendita, ma anche di verificare l'esistenza delle medesime agevolazioni legate tuttavia alla misura dell'imposta sostitutiva a fronte del mutuo bancario necessario per sovvenire alle necessità finanziarie legate all'acquisizione. Come è noto infatti la misura dell'imposta sostitutiva "prima casa" è pari allo 0,25%, mentre quella legata all'acquisto della seconda casa è pari al 2%.
Nella fattispecie la compravendita concerneva un immobile che un avvocato intendeva destinare alla propria attività professionale a fronte del disposto della legge agevolatrice, ai sensi della quale l'atto deve contenere la dichiarazione secondo la quale "l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività".
Nel caso concreto il contribuente aveva, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatto presente di svolgere la propria attività professionale nel Comune ove l'immobile era stato acquistato da data antecedente l'acquisizione: gli competono pertanto le agevolazioni in parola.

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