Agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in capo a minore d'età. Dimora presso il padre residente presso l'immobile acquistato. Irrilevanza della situazione fattuale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3384 del 12 febbraio 2013)

In tema di imposta di registro ai sensi del comma II bis della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nell'art. 2 del d.l. n. 12/1985, conv. in l. n. 118/1985, la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa richiede che l'immobile sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all'eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest'ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell'acquisto (ovvero entro il susseguente termine previsto dalla legge).

Commento

(di Daniele Minussi)
La legislazione in materia di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" fa leva unicamente sul criterio della residenza, che costituisce un dato ufficiale, dovendo constare dal registro anagrafico della popolazione residente del Comune. Nella specie l'acquisto dell'immobile era intervenuto in capo ad un minore d'età in fatto stabilmente dimorante presso il padre, il quale risultava peraltro residente presso l'abitazione acquisita; sennonchè la residenza anagrafica del detto minore era rimasta presso la madre, che si trovava in altro Comune.

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