Agevolazione prima casa: il contribuente non assume la residenza nel Comune ove si trova l'immobile acquistato e successivamente pretende di mantenere le agevolazioni sulla scorta dell'ulteriore differente presupposto di svolgere l'attività lavorativa nel Comune in cui si trova l'immobile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 8103 del 29 marzo 2017)

In tema di agevolazioni prima casa, qualora il contribuente acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, la sussistenza di uno specifico presupposto, che si riveli successivamente inesistente, il beneficio non può essere riconosciuto sulla base di un presupposto differente, essendo subordinato alla formulazione di una specifica ed inequivoca istanza, che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo e dovendo, inoltre, l’Amministrazione finanziaria essere posta in condizione di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, quali dichiarati nell’atto prima della sua registrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Vietato cambiare le carte in tavola: questo è il principio che si trae dalla pronunzia che qui si commenta. Il contribuente, che aveva domandato di fruire delle agevolazioni "prima casa" sulla scorta dell'intento, dichiarato in atto, di voler assumere la propria residenza nel Comune in cui aveva acquistato l'immobile, successivamente, non essendo riuscito a realizzare tale presupposto, pretendeva di mantenere le agevolazioni sulla scorta dell'ulteriore situazione che legittima il contribuente a fruire delle medesime agevolazioni. La S.C. tuttavia nega la praticabilità di una siffatta "mutatio": l'istanza è specifica e se i fatti in essa prospettati non sussistono, l'agevolazione non compete.

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