Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 2/2005. Occupazione acquisitiva.

In materia di ottemperanza ad una decisione di annullamento degli atti relativi a procedura espropriativa, la restituzione del bene al privato espropriando produce un effetto ripristinatorio della situazione giuridica soggettiva oggetto di lesione, tale da consentire l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto nell'assetto ad essa fornito dalla decisione demolitoria oggetto di esecuzione. Nell'ipotesi di assunzione di atti illegittimi nel corso della procedura espropriativa - nella situazione di fatto che segue all'esecuzione dell'opera pubblica - l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento onde escludere legittimamente l'obbligo restitutorio dell'area al proprietario della stessa consiste nell'adozione di un provvedimento acquisitivo ex art.43 del dpr 327/01. In difetto di ciò, l'Amministrazione espropriante non può addurre quale causa di impossibilità oggettiva e fonte di impedimento alla restituzione, l'intervenuta irreversibile trasformazione del fondo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica. L'accoglimento della domanda restitutoria introdotta dal privato in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del GA in forza della quale siano stati annullati gli atti del procedimento inteso all'espropriazione di un bene di costui (ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera erigenda sul bene stesso) non può essere precluso da considerazioni fondate sulla eccessiva onerosità (art.2058 cc) o sul pregiudizio derivante all'economia nazionale (art.2933 cc).

Commento

Il Consiglio di Stato precisa che, nell'ipotesi di acquisizione senza titolo (o il cui titolo acquisitivo sia stato eliminato) seguita dall'irreversibile trasformazione del fondo sia possibile per l'Amministrazione procedente escludere il diritto alla restituzione del bene in esito all'adozione di un provvedimento sanante parallelamente risarcendo il danno ai sensi dell'art. 43 t.u. 327/2001.

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