Adempimenti che comportano accettazione tacita dell’eredità ed altri che sono irrilevanti a tal fine. (Corte d’Appello di Roma, 24 febbraio 2012)

La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c..
Implicano, invece, accettazione tacita dell'eredità il ricorso alla commissione tributaria contro l'avviso di accertamento del maggior valore notificato dall'amministrazione finanziaria e a successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia perché questi atti, indipendentemente dalle specifiche intenzioni del chiamato all'eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale.
Anche la presentazione della richiesta di voltura catastale, proveniente necessariamente dai chiamati all’eredità, i può implicare accettazione tacita dell’eredità. Infatti costoro, proprio perché presentano la denuncia di variazione catastale, accettano implicitamente l’eredità, giacché soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte di merito non fa che confermare la assoluta irrilevanza dell'intervenuta presentazione della denunzia di successione ai fini dell'accettazione tacita d'eredità, tuttavia puntualizzando come l'attività consistente nell'approntamento di ricorso innanzi alla Commissione tributaria per impugnare l'avviso di accertamento nonchè l'ulteriore definizione della controversia con l'Amministrazione non possa non valere a far assumere la qualità ereditaria a colui che abbia agito.

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