Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015)

È entrato in vigore il 1 ottobre 2015 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Ulteriore intervento normativo in materia di certificazioni energetiche. Al di là degli aspetti tecnici (tra le molte novità si pensi alla ripartizione in ulteriori ben quattro classi di quella che, antecedentemente, era l'unica classe "A"), dal punto di vista pratico non è più possibile, in relazione agli edifici abitativi privi di impianto termico, accontentarsi di allegare agli atti di trasferimento una semplice dichiarazione attestante l'assenza dello stesso.
Permane, con ulteriori specificazioni, l'elencazione di alcune categorie di edifici che per loro natura non richiedono la certificazione energetica.
Tra gli altri:
a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
c) gli edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della
destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R. 26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non
prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
f) i ruderi, tali dichiarati nell'atto notarile;
g) i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità o dell'agibilità al momento
della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.

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