Acquisto di un bene pagato da un terzo allo scopo specifico di procurare l'acquisto in capo all'acquirente: è donazione indiretta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1986 del 2 febbraio 2016)
Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.