Acquisto di un bene pagato da un terzo allo scopo specifico di procurare l'acquisto in capo all'acquirente: è donazione indiretta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1986 del 2 febbraio 2016)

Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l'attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'adempimento di terzo è qualificato da un elemento causale neutrale. Esso può dunque configurare sia un atto a titolo oneroso (nell'ipotesi in cui il terzo adempiente venga a surrogarsi nel credito, nella specie sussistente in capo al venditore e relativo al pagamento del prezzo), sia un atto a titolo di liberalità (quando per l'appunto non vi sia alcuna surrogazione, venendo cioè il terzo semplicemente a pagare il debito dell'acquirente senza nulla pretendere da costui, nè sussistendo alcun rapporto di provvista in funzione del quale il pagamento potrebbe funzionare come delegazione passiva).
L'aspetto probatorio della fattispecie così delineata diverge rispetto a quello della simulazione relativa, dal momento che non si tratta di dar conto di patti contrari rispetto al documento di cui si tratta, non sussistendo alcun contrasto tra gli elementi di cui al congegno contrattuale e l'adempimento del debito altrui. Va inoltre riferito come, in esito all'entrata in vigore della legge "Bersani", dal 4 luglio 2006 il tracciamento degli strumenti di pagamento per gli atti di trasferimento immobiliari renda stringente l'individuazione di chi provvede a pagare il prezzo del bene.

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