Acquisto di area edificabile soggette a piani particolareggiati: il mantenimento delle agevolazioni sulle imposte di registro e ipocatastali è subordinato al completamento della edificazione entro i cinque anni dall'acquisto. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 11771 dell’11 luglio 2012)

Il beneficio dell’assoggettamento ad imposta di registro nella misura dell’ 1 % e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per i per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati, prevista dall’art. 33, comma III, della L. n. 388/2000, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente entro cinque anni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La crisi che ha colpito il mercato immobiliare può rendere problematico il rispetto di una regola fondamentale, sulla quale si impernia il mantenimento delle cospicue agevolazioni tributarie che siano state fruite dal costruttore nella fase di acquisizione dell'area edificabile. E' chiaro infatti come sia notevole il vantaggio economico dell'agevolazione in parola. L'imposizione ordinaria infatti comporterebbe la corresponsione dell'imposta di registro nella misura dell'8%, oltre al 3% a fronte dell'imposta ipocatastale. Il risparmio è pari a circa il 90% rispetto alla tassazione non agevolata. Se prima della crisi in atto "chiudere" il cantiere entro cinque anni dall'acquisto dell'area poteva essere considerata cosa normale, più non si può dare per scontato tale esito, con le conseguenze del caso.
La S.C. chiarisce che l’agevolazione in parola spetta soltanto all’acquirente dell’area destinata all’edificazione (che sia ricompresa in area soggetta a piani urbanistici particolareggiati) e non agli ulteriori eventuali successivi aventi causa da costui.
Il III comma dell’art.33 della legge 388/2000 è infatti di stretta interpretazione e non può, in particolare, essere applicato estensivamente. Ne discende che l’unico beneficiario della disposizione è colui che, avendo acquistato l’area, provveda entro cinque anni dall’acquisto a dar corso all’attività edificatoria.

Aggiungi un commento