Acquisto della servitù apparente per usucapione e per "destinazione del padre di famiglia": sono applicabili le regole di cui agli artt. 1061 e 1062 cod.civ. a fattispecie fattuali instauratesi prima dell'entrata in vigore del codice civile del '42? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8725 del 29 aprile 2015)

Gli artt. 1061 e 1062 c.c., che consentono l'acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia delle servitù apparenti, anche se discontinue (nella specie, servitù di passaggio), hanno carattere innovativo rispetto all'art. 630 c.c. del 1865, che disponeva che le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, apparenti o meno, non potevano costituirsi se non mediante titolo. Ne consegue che le citate norme del vigente codice civile non possono trovare applicazione rispetto a situazioni esauritesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Tempus regit actum: quando si dice una decisione di stretta attualità. Non è possibile applicare le regole di cui agli artt.1061 e 1062 cod.civ. del vigente codice civile ad una fattispecie di esercizio di fatto corrispondente ad una servitù discontinua apparente instauratasi compiutamente sotto il vigore dell'art.630 del codice civile del 1865 (il quale prevedeva la non acquisibilità per usucapione di tale specie di servitù). Ne discende come non possa dichiararsi nè l'intervenuto acquisto a titolo originario, nè per destinazione del padre di famiglia di una servitù di passo in capo a colui che era succeduto nella posizione di uno dei condividenti di un compendio immobiliare oggetto di divisione in base ad atto perfezionato nel 1917.

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