Acquisti la casa e poi realizzi una veranda abusiva? Non perdi le agevolazioni "prima casa" (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 4351 del 4 marzo 2016)

È illegittima la revoca dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa conseguita alla segnalazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 765 del 1967, trasmessa dal Comune all'Agenzia delle entrate, circa la realizzazione di opere abusive, nell'ipotesi in cui le opere anzidette siano realizzate in data successiva alla stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. In tal senso, invero, atteso che le norme che stabiliscono decadenza, quali specificamente l'art. 49, D.P.R. n, 380 del 2001 (T.U. edilizia) sono per loro natura di stretta interpretazione, deve ritenersi estraneo alla suddetta disposizione l'abuso edilizio che, alla data di registrazione dell'atto, non risulti realizzato in assenza di titolo o in contrasto con io stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Era in questione la legittimità dell'applicazione dell'art.49 del t.u. 380/2001, ai sensi del quale gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso ... non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti..."
Nell'ipotesi in esame l'abuso (in ogni caso di lieve entità) non era stato ancora realizzato. Tempus regit actum: il contribuente non decade pertanto dalle agevolazioni "prima casa" fruite in sede di acquisto

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