Accettazione tacita di eredità: compatibilità con l'amministrazione di sostegno. Quando la prassi giudiziaria fondata sul "buon senso" supera la legge. (Tribunale di Vercelli, 3 marzo 2017)

Non vi sono ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la capacità di procedere all’accettazione tacita dell’eredità con la precisazione che, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l’eredità solo previa autorizzazione del giudice tutelare, dovrà essere sottoposto al predetto vaglio giudiziale proprio l’atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria, con completa illustrazione della circostanza che quest’ultima sarà foriera di conseguenze positive per il soggetto beneficiario o quantomeno scevro da controindicazioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
Di per sè l'accettazione di eredità, quando intervenisse in favore di beneficiario di ads, dovrebbe essere effettuata con beneficio di inventario.
Ne dovrebbe seguire l'impraticabilità, quantomeno senza trasmodare nella patologia, di un'accettazione tacita, come tale svincolata da una ufficiale constatazione della consistenza dell'asse ereditario. La pronunzia in esame invece pare ribaltare questo principio, nella misura in cui ammette che, previa autorizzazione del giudice tutelare, il beneficiario di ads sia ammesso a riscuotere i valori mobiliari (denaro e titoli di stato) già appartenenti alla de cuius senza ricorrere alla procedura inventariale purchè nell'asse ereditario non risultino esservi passività. Ma l'erezione dell'inventario non è per caso il procedimento indispensabile per la constatazione ufficiale dell'esistenza o meno di passività ereditarie? Insomma: si può autorizzare il compimento di un atto che importa accettazione tacita a condizione che non risultino passività e in tanto non risultano debiti, in quanto si sia fatto l'inventario: un gatto che si morde la coda.

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