Accettazione d'eredità ed atti interruttivi della prescrizione: non è tale la pendenza del giudizio di accertamento del destinatario dell’istituzione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21687 del 14 ottobre 2014)

In tema di accettazione dell'eredità, la pendenza di un giudizio volto all'accertamento del soggetto destinatario dell'istituzione di erede, sulla base della ricostruzione della volontà testamentaria, non rileva, in quanto impedimento di mero fatto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., trattandosi di diritto di natura potestativa, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione e che è soggetto unicamente alle ordinarie cause di sospensione ed agli impedimenti legali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie "litigavano" due enti: l'ONLUS Unione italiana ciechi e la Regione Lombardia. Il primo, affermando la propria qualità di erede e previo accertamento della stessa, domandava la restituzione dei beni già di proprietà della defunta in possesso del secondo. Nel caso di specie risultava decisivo, ai fini dell'individuazione dell'erede, stabilire quale fosse il soggetto proprietario della casa di riposo nella quale aveva trovato alloggio la testatrice. Ebbene: la S.C. assimila tale accertamento, ad un impedimento di fatto, come tale non rilevante ai sensi dell'art.2935 cod.civ., per l'effetto stabilendo che la decorrenza del termine decennale di cui all'art.480 cod.civ. non può subire interruzioni nè sospensioni.

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