Accessione nel possesso, usucapione di bene immobile: onere della prova gravante sul convenuto in azione di regolamento di confini. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 22348 del 26 ottobre 2011)

Chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma II, c.c., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente a non domino, a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Ne consegue che il convenuto in azione di regolamento di confini che eccepisca l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso, deve fornire la prova dell'avvenuta traditio in virtù di un contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Chiave di volta della pronunzia in considerazione è la portata dell'istituto dell'accessione nel possesso. Essa, come è noto, ha luogo in favore di colui che succede a titolo particolare in un diritto. Costui si può giovare del possesso maturato in capo al proprio dante causa aggiungendo il proprio possesso a quello maturato in precedenza dall'autore.
Come chiarisce la S.C., onde potersi invocare l'accessione nel possesso occorre tuttavia che essa possa rinvenire giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene in questione. In altri termini, il bene in relazione al quale si invoca l'accessione nel possesso deve essere contemplato nell'atto traslativo, in difetto di che la stessa non è astrattamente invocabile.

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