Abuso del diritto e alternativa tra cessione di quote sociali e cessione d’azienda. Quale il potere dell'Ufficio nella riqualificazione giuridica dell'atto ai fini dell’imposta di registro? (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 2054 del 27 gennaio 2017)

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva.
Deve ritenersi illegittima la riqualificazione ai fini dell’imposta di registro della cessione di quote societarie, negozio posto in essere dalle parti, in cessione di ramo di azienda laddove, se è indubitabile che l’amministrazione in forza di tale disposizione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella "forma apparente" al quale fa riferimento l’art. 20 Tur, è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. In altre parole non deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto tanto più se e quando - come nel caso di specie - lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare. Infatti, ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che ragion fiscale e diritto civile possano divaricarsi è cosa risaputa, ma che questa discrasia possa tradursi in un travisamento della volontà delle parti, sia pure ispirata all'intento di assicurare il maggior gettito di imposta possibile, non è una regola dell'ordinamento. Non può pertanto il fisco giungere fino al punto di "riqualificare" l'atto di cessione di quote di una società come cessione di un ramo d'azienda soltanto perchè in tal modo l'erario viene a percepire una maggiore tassazione. Nel caso di specie una società per azioni aveva conferito due complessi formati da pale eoliche ad altrettante neocostituite società a responsabilità limitata, le quote di una delle quali erano state successivamente cedute ad altro soggetto.

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