Abuso del diritto. La cessione delle quote di una società non può essere (ri)qualificata come cessione di azienda per finalità antielusive. (CTP Bologna, Sez. IX, sent. n. 176 del 4 febbraio 2015)

Il Fisco non può contestare la natura elusiva dell’operazione e riqualificare la cessione di quote in cessione d’azienda, in quanto i due schemi negoziali si caratterizzano per la differente natura giuridica; nel caso di acquisto di azienda si assumono tutti i rischi d’impresa, mentre con la partecipazione tali rischi restano in capo alla società partecipata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Pollice verso per l'Amministrazione finanziaria: non è possibile sostenere che il contribuente debba cedere l'azienda anzichè cedere le quote della società nel cui patrimonio l'azienda è racchiusa solamente perchè così converrebbe all' Erario. Nel caso di specie la cessione delle quote era stata preceduta da un conferimento aziendale che aveva determinato una maggior patrimonializzazione della società le cui quote erano state successivamente oggetto di cessione, donde la "pretesa ricostruttiva" dell'Amministrazione, secondo la quale l'evidente collegamento funzionale dei due atti negoziali (il conferimento aziendale e la susseguente cessione integrale delle partecipazioni della conferitaria) avrebbe in effetti manifestato l'intento di meramente cedere l'azienda. L'operazione concretamente effettuata non costituisce tuttavia l'equivalente della semplice cessione dell'azienda nè dal punto di vista giuridico, nè da quello economico: a tacer d'altro la conferitaria era comunque dotata di elementi patrimoniali ulteriori rispetto ai cespiti aziendali conferiti.

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