A fondamento dell’inadempimento di un’obbligazione di mezzi vi è la violazione dell’obbligo di diligenza, non già il mero errore. (Cass. Civ., Sez. II, n. 17430 del 19 agosto 2011)

Nell’ambito dell’obbligazione di mezzi e non di risultato a carico del professionista, l’inadempimento non può essere desunto da un errore ma soltanto dalla violazione dell’obbligo di diligenza. Né vi è contraddizione tra l’affermazione dell’esistenza di un errore e l’affermazione di assenza di colpa anche lieve, dal momento che è possibile errare incolpevolmente. Ne consegue che deve essere escluso l’inadempimento del direttore dei lavori che risulta aver sbagliato il computo metrico di un opera laddove si è successivamente scoperto che le bolle di consegna del calcestruzzo erano false, ingenerando incertezza sulla quantità effettiva del materiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia evoca una distinzione, quella tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni si risultato, che forse ha avuto troppa fortuna nel nostro ordinamento (nel quale, a differenza di quello francese, non è sancita da alcuna norma positiva).
Il tutto forse inutilmente: si trattava infatti solo di valutare la condotta di un professionista il cui errore era stato causato dalla falsificazione riconducibile alla condotta illecita di terzi.

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