A far tempo da quale data si applica l’art. 2929 bis cod.civ.? La natura processuale della norma ne importa l'efficacia rispetto ai procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore della novella, pur quando l'atto di disposizione sia antecedente a tale data. (Tribunale di Ferrara, 10 novembre 2015)

Poiché l'art. 23, comma VI, D.L. n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015 stabilisce espressamente che l'art. 2929 bis c.c. "si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto", è del tutto evidente che la presente procedura esecutiva, pendente dal luglio/agosto 2015, rientra tra quelle per le quali piena operatività spiega il disposto della nuova norma di cui all'art. 2929 bis c.c. cit., norma che — come detto — consente di rendere immediatamente espropriabili beni che il debitore, successivamente al sorgere del credito, abbia sottoposto a vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito. Non vi è, dunque, alcuna violazione del principio di irretroattività della legge nell'applicazione della norma in esame: trattandosi di norma processuale è, anzi, proprio la corretta applicazione del principio generale del tempus regit actum ciò che conduce alle conclusioni assunte dal primo giudice nel provvedimento reclamato.
Né, d'altro canto, può seriamente porsi alcuna questione di legittimo affidamento violato in capo al debitore che ha stipulato l'atto di vincolo dei propri beni: è appena il caso di evidenziare, infatti, che la norma qui in discussione — correttamente applicata, cosi come legislativamente previsto, ad una procedura esecutiva già pendente in epoca anteriore alla sua entrata in vigore — non determina dì per sé alcuna lesione del diritto di proprietà, che, infatti, il debitore esecutato ben potrà far valere nell'eventuale giudizio di opposizione, ove le ragioni di merito (inerenti la ritenuta validità ed efficacia dell'atto di vincolo e la sua conseguente opponibilità al creditore procedente) troveranno compiuto e definitivo ingresso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il nodo problematico posto all'attenzione dei Giudici era specialmente rilevante. Fermo restando che la controversa disposizione (la quale rende immediatamente aggredibili con l'azione esecutiva anche beni che più non appartengano al patrimonio del debitore, in quanto costui ne abbia disposto con atto a titolo gratuito o sottoposto a vincolo di indisponibilità) rinviene applicazione alle procedure esecutive instaurate soltanto successivamente al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore della norma), ci si può interrogare sull'aspetto cronologico dell'atto di disposizione. Va da sè che, qualora la norma fosse interpretata nel senso che, una volta soddisfatta la riferita condizione (intrapresa dell'esecuzione successiva al 27 giugno 2015), la norma fosse tale da consentire l'aggressione di beni non facenti più parte da non oltre un anno del patrimonio del debitore, in effetti saremmo di fronte ad una disposizione sostanzialmente retroattiva. Ciò nel senso che le parti dell'atto di disposizione verrebbero a trovarsi soggette ad una regola che non vigeva al tempo del perfezionamento dell'attività contrattuale. E questa è precisamente la conclusione della Corte di merito, la quale ha specificato che la natura processuale della disposizione è tale da rendere indispensabile una siffatta lettura, l'unica in grado di garantire una corretta applicazione del principio "tempus regit actum". Le scelte ermeneutiche "sulla carta" sarebbero state due: a) reputare applicabile la disposizione ai soli atti negoziali perfezionati dopo il 27 giugno 2015; b) ritenere la norma efficace anche per tali atti quando essi fossero risultati perfezionati da non oltre un anno a far tempo dalla trascrizione del pignoramento. Una terza opzione, piuttosto fantasiosa, apparirebbe destituita di fondamento: che cioè la regola si applicasse a tutti gli atti negoziali perfezionati prima del 27 giugno 2015, in qualunque data fossero stati stipulati, dunque anche antecedentemente rispetto all'anno dalla trascrizione del pignoramento.
Summum jus? Potrebbe rimanere in bocca un vago sentore di amaro per chi si trovasse esposto ai rigori di una norma che non vigeva al tempo in cui l'atto è stato perfezionato.

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